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Massima n. 740/00 - C.G.A. |
Voce Principale: Atto Amministrativovo REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento – Condizioni – Fattispecie in materia edilizia Estremi del Parere: C.G.A.n. 740/00, del 18.2.2003 SS.rr., MASSIMA: Premesso che scopo della comunicazione favorevole dell’avvio del procedimento è di consentire all’interessato di partecipare al procedimento stesso fin dal momento del suo avvio per poter produrre ogni utile mezzo di prova od argomento a favore della sua sfera giuridica affinchè l’azione amministrativa possa essere svolta ne pieno rispetto dei principi dettati dall’art. 97 Cost., l’obbligo della comunicazione sussiste solo quando la comunicazione stessa apporti una qualche utilità all’azione amm.va e l’omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità solo nel caso in cui il soggetto non avvisato possa provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni con la ragionevole possibile incidenza causale sull’atto finale. Inoltre l’omessa copmunicazione costituisce vizio solo qualora abbia provocato un concreto pregiudizio.
NOTE: (C. St., sez. V, 5.6.1997, n. 603) (C. St.. Sez. VI, 16.3.1993, n. 312 – sez. V, 26.9.1995, n. 1364) (C. St., Sez. V, 19.3.1996, n. 263) C.G.A. 21.6.96 n. 201 C.G.A., sez. Giur., 26.4.1996 n. 110 |