Massima n. 143/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Gara ex art. 1 l.r. n. 21/98. Partecipazione con due offerte sia come impresa individuale che come mandataria A.T.I. Dichiarazioni false. Incameramento della cauzione. Sanzioni applicabili


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr.n. 143/03 , 20.9.2005 su ric. Straord. (1078.02.8)


MASSIMA:

In caso di difformità o di falsità della documentazione presentata si applicano automaticamente le sanzioni previste dall’art. 1 della l.r. n. 21/98. E’ sufficiente il dato obiettivo della palese difformità della documentazione senza necessità di verificare se tale difformità sia frutto di una falsità della documentazione medesima ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. La cauzione provvisoria assolve alla funzione di garantire l’affidabilità dell’offerta, la correttezza e serietà del comportamento del concorrente. Essa rappresenta, salvo prova di maggior danno, una liquidazione anticipata dei danni derivanti all’amministrazione dall’inadempimento di tale obbligo di serietà da parte del concorrente. L’escussione della cauzione, quindi, è conseguenza diretta ed automatica del verificarsi del presupposto correlato alla sua funzione.

 

NOTE: (Cons. Stato, sez. V, 30.10.2003, n. 6769; 29.4.2003, n. 2190 e 29.1.2003, n. 460; C.G.A. 22.7.2002, n. 442)

 
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