Massima n. 411/01 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Omessa comunicazione avvio del procedimento – E’ vizio di legittimità – Condizioni (Fattispecie in tema di edilizia)


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr.n. 411/01 , 8.10.2002 su ric. Straord. (813.99.8 e 489.00.8)


MASSIMA:

Poiché lo scopo della comunicazione formale dell’avvio del procedimento è quello di consentire all’interessato di partecipare al procedimento stesso sin dal momento del suo avvio (C.d.S., sez. V, 5.6.1997, n. 603) per poter produrre ogni utile mezzo di prova od argomento a favore della sua sfera giuridica, affinchè l’azione amm.va possa essere svolta nel pieno rispetto dei principi dettati dall’art. 97 della Costituzione (C.d.S:, sez. IV, 18.3.93, n. 312 – sez. V, 26.9.95, n. 1364), l’obbligo della comunicazione sussiste solo quando la comunicazione stessa apporti una qualche utilità all’azione amministrativa (C.d.S., sez. V, 19.3.1996, n. 283) e l’omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità solo nel caso in cui il soggetto non avvisato possa provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni con la ragionevole possibile incidenza causale sull’atto finale (C.G.A. 21.6.1996, n. 201). Inoltre, l’omessa comunicazione costituisce vizio solo qualora abbia provocato un concreto pregiudizio (C.G.A., sez. giur., 26.4.1996, n. 110). (Poiché nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcun mezzo di prova per potere dimostrare che se fosse stato informato avrebbe potuto presentare osservazioni, oppure avrebbe potuto fornire mezzi di prova, oppure avrebbe potuto proporre utili fatti ed argomenti, né ha rappresentato se l’omessa comunicazione abbia provocato un qualche pregiudizio e poiché il provvedimento – ingiunzione di demolizione – è conseguenza di un comportamento abusivo dell’interessato ed è un atto vincolato o basato su presupposti di fatto non contestati , il motivo di ricorso appare privo di pregio ).

 

NOTE:

 
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