Massima n. 494/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Procedimento amministrativo- partecipazione- art.7 l. n.241/90 ed art. 8 e seguenti l.r. n.10/91- mancata comunicazione di avvio- illegittimità provvedimento conclusivo procedura per assenza del contraddittorio.


Estremi del Parere: Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Sezioni Riunite, n.494/03, del 22 novembre 2005, emesso sul ricorso straordinario n.94.03.8


MASSIMA:

L’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, sancito dall’art.7 della legge n.241/1990 ed, in Sicilia, dagli artt. 8 e seguenti della l.r. n.10/91, è preordinato a consentire una reale opportunità di partecipazione allo svolgimento dell’attività amministrativa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio. L’avviso dell’avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato fin dal momento del suo avvio, o quantomeno in una fase che non sia avanzata. La mancanza del predetto elemento comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento.

 

NOTE:

 
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