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Massime
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Massima n. 494/03 - C.G.A. |
Voce Principale: Atto Amministrativovo REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Procedimento amministrativo- partecipazione- art.7 l. n.241/90 ed art. 8 e seguenti l.r. n.10/91- mancata comunicazione di avvio- illegittimità provvedimento conclusivo procedura per assenza del contraddittorio. Estremi del Parere: Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Sezioni Riunite, n.494/03, del 22 novembre 2005, emesso sul ricorso straordinario n.94.03.8 MASSIMA: L’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, sancito dall’art.7 della legge n.241/1990 ed, in Sicilia, dagli artt. 8 e seguenti della l.r. n.10/91, è preordinato a consentire una reale opportunità di partecipazione allo svolgimento dell’attività amministrativa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio. L’avviso dell’avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato fin dal momento del suo avvio, o quantomeno in una fase che non sia avanzata. La mancanza del predetto elemento comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento.
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