Massima n. 920/00 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


Regione logo Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Atto soprassessorio – non impugnabile. (Vedi contra Cass.Sez. Unite, Sent. N.13707 del 27.06.05).


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 17 maggio 2005, n.920/00, Ricorso 327.95.8


MASSIMA:

E’inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso un atto soprassessorio, ossia avverso un atto (non definitivo) con il quale la P.A. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse fatto valere dal privato. (Vedi contra, però, Cassazione Sezioni Unite Civili, Sentenza n.13707 del 27 giugno 2005 per la quale l’atto soprassessorio costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, come tale determinante un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato, lesivo della posizione giuridica del ricorrente. Ne consegue che, ancorché non definitivo, tale atto deve essere considerato immediatamente i mpugnabile, onde consentire il controllo di legittimità da parte del giudice competente).

 

NOTE:

 
Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale
Codice Fiscale 80012000826 - P. IVA 02711070827
Sito progettato e realizzato da: Alessandro De Luca & Francesco Fontana