Massima n. 404/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: art.7 e ss. legge 7 agosto 1990, n.241 – obbligo di comunicazione avvio del procedimento – principio generale dell’ordinamento giuridico – necessità – limiti.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 21 febbraio 2006, n.404/05, Ricorso straordinario 348.04.8


MASSIMA:

La partecipazione procedimentale degli interessati prevista dagli artt.7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico che, in linea di massima, va rispettato anche nelle ipotesi di esclusione ex lege dalla gara o di revoca dell’aggiudicazione provvisoria. L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo viene meno soltanto nel caso in cui sia chiara la sua superfluità, in quanto il provvedimento terminale non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (legge 11 febbraio 2005, n.15). Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico, la comunicazione dell’avvio del procedimento è necessaria ogni qual volta l’adozione del provvedimento implichi il compimento di valutazioni di natura discrezionale o l’accertamento di circostanze di fatto, suscettibili di vario apprezzamento.

 

NOTE: C.Stato 17 luglio 2001, n.3954.

 
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