Massima n. 75/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Ricorso gerarchico - Silenzio rigetto – Decisione tardiva della P.A. – Conseguenze.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n.75/04, del 22/11/2005 Su ricorso straordinario n. 341/02


MASSIMA:

E’ noto che, anche se si è formato il silenzio rigetto, l’amministrazione non viene, solo per tale fatto, privata della potestà di decidere espressamente il ricorso gerarchico. Al possibile esercizio di tale potestà – oltre il termine di novanta giorni – corrisponde la facoltà dell’interessato di gravare il rigetto espresso con il rimedio del ricorso giurisdizionale ovvero di quello straordinario, anche se abbia impugnato il silenzio–rigetto con esplicito riferimento al provvedimento di base. In tal caso, però, muta l’oggetto del giudizio, in quanto ora è diretto avverso la determinazione espressa di rigetto del ricorso gerarchico e non più avverso il provvedimento di base, in precedenza impugnato in sede di impugnativa del silenzio rigetto.

 

NOTE:

 
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