Massima n. 612.02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: controversia sulla validità dell’atto costitutivo di una fondazione – competenza - giurisdizione ordinaria – atto amministrativo di approvazione statutaria – limiti dell’Autorità amministrativa.


Estremi del Parere: C.G.A. SS. RR. 14 marzo 2006, n.612.02, Ricorso straordinario 934.01.8


MASSIMA:

“La controversia circa la validità o l’efficacia dell’atto costitutivo di una fondazione (altrettanto è a dirsi, evidentemente, per lo statuto di un’associazione) rientra, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il negozio di fondazione (al pari, va aggiunto, di quello di costituzione e disciplina statutaria di un’associazione) integra un atto di autonomia privata che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo”(Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2004, n.3892).Sarebbe infatti fuori dal sistema che la normativa in materia rimetta all'autorità amministrativa , deputata agli di approvazione degli enti controllati, un tipo di controllo sulla sorte di diritti soggettivi individuali. Sicchè risulta indubitabile che ogni eventuale vizio del negozio statutario idoneo ad incidere sui diritti individuali degli associati, pur dopo che lo statuto sia stato approvato dall’autorità amministrativa, non possa farsi valere in sede di ricorso straordinario avverso l’atto amministrativo di approvazione, ma vada invece necessariamente denunciato in sede di giurisdizione ordinaria. Trattasi infatti di ( asserite) lesioni di diritti soggettivi che non possono mai ricondursi, nemmeno in via mediata, ad ipotetici vizi degli atti amministrativi formalmente impugnati con il ricorso straordinario.

 

NOTE:

 
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