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Massima n. 410/03 - C.G.A. |
Voce Principale: Atto Amministrativovo REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Obbligo della P.A. di comunicare l'avvio del procedimento - Natura - Conseguenze del mancato avviso nel caso di diffida a demolire Estremi del Parere: RICORSO STRAOR.1013.01. PARERE CGA, ss. rr., 2.11.2005, n. 410/03, MASSIMA: La comunicazione prevista dall'art. 7 della l. 7.8.1990, n. 241, non integra un obbligo di natura formale e, dunque, l'eventuale violazione non si realizza allorchè il ricorrente non abbia censurato con dati reali la coerenza, la completezza, l'adeguatezza e la ponderazione dell'azione amministrativa, nè abbia dimostrato che egli sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e giudizi tali da conformare, anche con giudizio a posteriori, diversamente le scelte dell'Amministrazione. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, pertanto, non vizia un'ordinanza di demolizione, che è atto a carattere vincolato che consegue all'accertamento della violazione, nel caso in cui il ricorrente, presente al momento del sopralluogo dei verbalizzanti, non abbia evidenziato con il ricorso fatti od elementi tali che, ove conosciuti dal Comune, avrebbero potuto indurre quest'ultimo ad agire diversamente, nè abbia rappresentato o specificato gli eventuali pregiudizi che l'omessa comunicazione gli avrebbe arrecato.
NOTE: v. anche C. di Stato, sez. V, 21.1.2002, n. 343 |