Home Massime C.G.A. anno 2008 Beni Culturali Massima n. 392/07 - C.G.A.
Massima n. 392/07 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Beni Culturali

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Indennità ex art. 167 D.lgs n.42/2004 - Carattere permanente dell’illecito in materia paesistica – sanzione non soggetta a prescrizione o decadenza - Decorrenza del termine – Soltanto dalla cessazione della situazione di illiceità - Non dalla data del rilascio condizionato del nulla osta alla concessione in sanatoria.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 392/07, del 19/6/2007 su ricorso straordinario n. 354/2006


MASSIMA:

L’esercizio del potere sanzionatorio in materia urbanistico – edilizio e di tutela del paesaggio non è soggetto ad alcuna prescrizione o decadenza, potendo l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della relativa sanzione avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all’epoca della commissione del fatto. Pertanto, gli illeciti amministrativi in materia paesistica hanno carattere permanente con la conseguenza che la loro commissione si protrae nel tempo, venendo meno soltanto con il cessare della situazione di illiceità. Non può comunque farsi decorrere il termine prescrizionale dalla data del rilascio condizionato del nulla osta alla concessione in sanatoria. Con il predetto atto, infatti la Soprintendenza rilascia un nulla osta subordinato al verificarsi di determinate condizioni. Non ha alcuna rilevanza l’ottenimento successivo del nulla osta ambientale, ciò significa che le opere realizzate, ad avviso della Soprintendenza, sono compatibili con il contesto paesaggistico, ma non si esclude, che possa farsi luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla normativa stessa.

 

NOTE: C.G.A. ss.rr. 28/5/2002, n. 305/2000;

 
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