Home Massime C.G.A. anno 2008 Beni Culturali Massima n. 680/07 - C.G.A.
Massima n. 680/07 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Danno ambientale – Opere che non arrecano grave pregiudizio al paesaggio - Indennità risarcitoria ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004 – Legittimità - Norme applicabili per l’indennità – Regola del tempus regit actum – Valutazioni della Soprintendenza - Discrezionalità – Insindacabilità in sede di legittimità


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 680/07, del 6/11/2007 su ricorso straordinario n. 457/06


MASSIMA:

L’indennità risarcitoria ex art. 15 della L. n. 1497/1939, oggi art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, già art. 164 del D.lgs. n. 490/99, presuppone che si sia verificato un danno ambientale non così grave da determinare la sanzione della demolizione delle opere abusivamente realizzate. L’abuso commesso è sempre sanzionabile sotto il profilo della violazione delle norme poste a protezione del paesaggio (l. n. 1497/1939); la violazione dell’interesse leso è, infatti, in re ipsa collegandosi all’esistenza dell’atto che impone il vincolo nella zona volto ad impedire modificazioni pregiudizievoli rispetto all’aspetto esteriore protetto di quella specifica area. Ciò significa che la sanzione non rappresenta una forma di risarcimento del danno e va applicata per il solo fatto della violazione dell’obbligo di non mutare lo stato dei luoghi (Cons.Stato, 2/6/2000, n.3184; Cons.Stato, 1/10/1999, n.1225). La sanzione di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/2004 riguarda l’abuso relativo ai beni paesaggistici, diverso dall’abuso edilizio cui si rivolgono le norme in materia di condono. Sotto questo profilo, alcuna incidenza riveste la circostanza che le opere abusive sono state oggetto di sanatoria. In presenza di danno ambientale cagionato da un’opera che non arreca grave pregiudizio al paesaggio, legittimamente la P.A. commina la sanzione risarcitoria prevista dall’art. 167 del Dlgs. n. 42/2004. Costituisce jus receptum il principio secondo cui gli atti amministrativi devono uniformarsi, in base alla regola generale del tempus regit actum, alle prescrizioni vigenti al momento della loro emanazione. Nel caso in esame il decreto impugnato, è stato adottato nel periodo in cui erano vigenti le norme applicate per l’indennità contestata, ovvero il D.I. del 26/9/1997 e il D.I. n. 6137/99. Il suddetto decreto sanzionatorio, come previsto dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 secondo cui la somma che deve essere pagata dal trasgressore è determinata previa “perizia di stima”, si basa appunto sulla perizia di stima redatta dalla Soprintendenza in un momento in cui la suddetta normativa di riferimento era già vigente. I giudizi della Soprintendenza, risolvendosi in valutazioni discrezionali, sono insindacabili in sede di legittimità se non per macroscopica incongruità ed irragionevolezza.

 

NOTE:

 
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