Home Massime C.G.A. anno 2008 Beni Culturali Massima n. 392/07 bis - C.G.A.
Massima n. 392/07 bis - C.G.A. Stampa

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PRESIDENZA

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Sommario: Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Pagamento dell’oblazione relativa al condono disciplinato dalla L. 28/2/1985, n. 47 – Indennità ex art. 167 D.lgs n. 42/2004 – applicabilità in quanto procedimenti autonomi.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 392/07 bis, del 19/6/2007 su ricorso straordinario n. 354/2006


MASSIMA:

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 15 della L. 29 giugno 1039, n. 1497 (oggi art. 167 del D.lgs. n. 42/2004), per la realizzazione abusiva di costruzioni edilizie in zone soggette a vincolo paesaggistico trova la sua disciplina in una normativa diversa da quella prevista nella legge di sanatoria degli abusi edilizi in generale ( L. 28/2/1985 n. 47), disciplina che delinea un autonomo procedimento in cui intervengono altre Amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonché alla repressione di eventuali abusi. In tema di repressione degli abusi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo ambientale, il pagamento dell’oblazione relativo al condono disciplinato dalla L. 28/2/1985, n. 47, non esime dall’applicazione dell’indennità prevista dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, posto che l’oblazione e la sanzione pecuniaria hanno finalità diverse e si inseriscono in procedimenti diversi, con la conseguenza che il pagamento dell’una non fa venire meno il dovere di agire per la riscossione dell’altra. Nel caso di abusi edilizi in zone soggette a vincolo paesistico, l’indennità prevista dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, costituisce una vera e propria sanzione amministrativa, applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali, (compromissione dell’integrità paesaggistica), sia nell’ipotesi di illeciti formali (mancanza del titolo autorizzatorio), e non una forma di risarcimento del danno ambientale, essendo dovuta anche nel caso in cui l’opera non sia produttiva di tale danno e anche nell’ipotesi in cui sia intervenuto parere favorevole alla condonabilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 32 L. 28/2/1985 n. 47.

 

NOTE:

 
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