Home Massime C.G.A. anno 2008 Concorso Pubblico Massima n. 396/07 - C.G.A.
Massima n. 396/07 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Concorso Pubblico

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Concorso di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei BB.CC.AA. – Requisiti necessari per l’accesso – Possesso del titolo di specializzazione rilasciato dall’Istituto centrale per la patologia del libro o da altri istituti specializzati dello Stato o delle Regioni – Tassatività – Competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 396/07, del 19/6/2007 su ricorso straordinario n. 210/2006


MASSIMA:

L’art. 18 della l.r. 7 novembre 1980, n. 116 elenca, al comma 3 lett. a), i requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica di assistente tecnico restauratore: possesso di diploma di scuola medi di secondo grado, nonché dell’ “attestato o diploma rilasciato dall’Istituto centrale per la patologia del libro o dall’Istituto centrale per il restauro o da altri istituti specializzati dello Stato o delle Regioni”. La tassatività di detta elencazione, quindi, non lascia spazio per una valutazione della valenza di ogni altro titolo di studio o formativo. L’indicazione di specifici titoli di studio importa la presunzione della loro adeguatezza alle mansioni relative alla qualifica da rivestire. Del resto la previsione dei requisiti necessari per la partecipazione ad un concorso appare rientrare nell’ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana, nell’esercizio della quale non si ravvisa alcuna violazione delle norme costituzionali che regolano l’accesso al pubblico impiego. Pertanto, non possono considerarsi validi per l’accesso gli attestati che sono stati conseguiti a conclusione di corsi di formazione professionale erogati in applicazione a disposizioni normative statali (art. 14 della L. n. 845/78) e regionali in materia di formazione professionale (l.r. n. 24/76). Infatti, i corsi professionali di cui all’art. 14 della L. n. 845/78, anche se risultino formalmente attestati dalle Regioni, sono sostanzialmente erogati, da strutture formative private (enti morali, associazioni di imprese, organizzazioni professionali di lavoratori autonomi ed anche enti giuridicamente riconosciuti o di fatto, senza scopo di lucro), che hanno il fine della formazione professionale, autorizzati e finanziati nell’ambito di formazione professionale di respiro nazionale e/o regionale, ma che non rivestono, tuttavia la natura di “istituti statali o regionali”, espressamente richiesta dal bando (lex specialis).

 

NOTE: T.A.R. sez. III, 25/10/2006, n. 2370 ; parere U.LL. n. 272 del 26/10/2005.

 
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