Home Massime C.G.A. anno 2008 Demanio Massima n. 153/08 - C.G.A.
Massima n. 153/08 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Demanio

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Demanio marittimo – Concessione demaniale – Competenza esclusiva dell’Amministrazione marittima nella gestione dell’uso del demanio - Acquisizione di pareri di altre amministrazioni – Autonomia funzionale - Valutazione discrezionale dell’Amministrazione.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 153/08, dell’1/4/2008 su ricorso straordinario n. 711/1993.


MASSIMA:

Da una parte, l’art. 30 del cod. nav. attribuisce all’esclusiva competenza dell’Amministrazione marittima di regolare “l’uso del demanio” e, dall’altra, l’art. 36 consente espressamente occupazioni ad usi anche esclusivi di beni demaniali e delle zone di mare territoriale e per un determinato limite di tempo, attribuendo, cioè all’Amministrazione marittima il potere di determinare di volta in volta, discrezionalmente, quali tra i vari usi del bene demaniale si presenti, nel caso singolo, più conforme agli interessi della collettività. Pertanto, dalla riconosciuta competenza in via esclusiva dell’Amministrazione nella gestione dell’uso del demanio, non può che derivare logicamente l’autonomia funzionale dei relativi provvedimenti, che non hanno, quindi, alcuna necessità dell’acquisizione del parere di altre amministrazioni, anche se la stessa Amministrazione marittima può sempre avvalersi di eventuali interpelli, allo scopo di disporre di ulteriori elementi valutativi ritenuti utili ai fini delle determinazioni di competenza. Deve dunque ritenersi, che a fronte di una domanda di concessione di un bene demaniale, l’Amministrazione disponga di un ampio potere discrezionale, teso ad accertare la compatibilità dell’uso particolare del bene richiesto in concessione con l’uso generale, secondo le finalità ad esso proprie – potere nell’ambito del quale deve considerarsi rientrante anche la ponderazione di interessi di ordine generale e di natura diversa da quelli propriamente demaniali – e che, comunque, ben può la stessa Amministrazione, in tale ambito di discrezionalità, utilizzare e fare propri anche pareri di altre autorità amministrative su cui basare le determinazioni di competenza. Nella fattispecie in esame, l’Assessorato pone a fondamento del rigetto dell’istanza di concessione, da una parte il parere negativo espresso dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania richiamando le ragioni di pubblico interesse, - quali il contrasto delle opere in questione con gli attuali criteri di salvaguardia o di fruizione delle zone costiere, e l’incompatibilità dell’uso esclusivamente privato, con la destinazione collettiva dell’area demaniale – e dall’altra, la nota della Capitaneria di porto di Catania.

 

NOTE: cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 22/3/2002. n. 1662.

 
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