Home Massime C.G.A. anno 2008 Edilizia Massima n. 600/07 - C.G.A.
Massima n. 600/07 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: EDILIZIA – SANATORIA – COSTRUZIONE INSISTENTE SULLA FASCIA DI RISPETTO DI 150 METRI DALLA BATTIGIA. – L.R. N. 78/1976 ART. 15 – DESTINATARI – SIA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SIA I PRIVATI - INSANABILITA’ ASSOLUTA EX ART. 23 L.R. N. 37/1985 – UNICA ECCEZIONE – ANTERIORITA’ DELLA COSTRUZIONE ALLA L.R. N. 78/1976 – PROVA A CARICO RICORRENTE.


Estremi del Parere: CGA, ss.rr. 25/9/2007, n. 600/07, su ricorso straordinario n. 546.03.8.


MASSIMA:

L’art. 15 della L.r. n. 78/1976 prevede il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia ed ha come destinatari - in base alle successive leggi regionali n. 15/1991 (art. 2) e n.17/1994 (art. 6) - non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia. Ne consegue, ai sensi dell’art. 23 della L.r. n. 37/1985, l’esclusione della concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere costruite in violazione del detto divieto, ad eccezione delle costruzioni iniziate prima dell’entrata in vigore della L.r. n. 78/1976 le cui strutture essenziali siano portate a compimento entro il 31.12.1976: la prova della data di esecuzione delle opere è a carico del ricorrente.

 

NOTE:

 
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