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Massime
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Massima n. 557/07 - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: EDILIZIA – ART. 3 L.R. N. 37/1985 – RINVIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE – SOPRAVVENUTE MODIFICHE NELLA NORMA NAZIONALE – LA NORMA REGIONALE SI APPLICA NEL TESTO ORIGINARIO. Estremi del Parere: CGA, ss.rr.25/9/2007, n. 557/07, su ricorso straordinario n.874.03.8. MASSIMA: In applicazione dei principi propri della potestà legislativa regionale siciliana, l’art. 3 della legge regionale n. 37/1985, che sostituisce il comma 8 dell’art. 7 della legge nazionale n. 47/1985, si applica nel testo originario indipendentemente dalle modifiche intervenute nella normativa nazionale.
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