Home Massime C.G.A. anno 2008 Edilizia Massima n. 719/07 - C.G.A.
Massima n. 719/07 - C.G.A. Stampa

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Sommario: comunicazione avvio procedimento non è necessario nell’ordine di demolizione


Estremi del Parere: Cga ss.rr. n. 719/07, del 6/11/2007. Su ricorso straordinario 563.05.8


MASSIMA:

L’ordine di demolizione di un edificio abusivo non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, atteso che esso costituisce espressione di un potere interamente vincolato (CdS sez II 22/06/05, n. 3961/03; CdS sez II 15/04/06 n. 2462/04; Cga SS.RR.4/04/06, n. 123) tant’è che all’interessato non sarebbe stato possibile incidere sul contenuto dell’atto finale. (Cga sez giurd 31/03/06, n. 136). L’orientamento giurisprudenziale, oggi, ulteriormente confortato dalle previsioni dell’art. 14 della L. 11/02/05, n. 15, che pur riaffermando il principio dell’annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti, prevede due eccezioni, e cioè l’ipotesi in cui il provvedimento, per la sua natura vincolata non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato e l’ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura vincolata del provvedimento, l’Amministrazione dimosti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (Cga SSRR 5/09/06, n. 547/06).

 

NOTE:

 
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