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Massime
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Massima n. 719/07 bis - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: pertinenza urbanistica. Estremi del Parere: Cga ss.rr. 6/11/07, n. 719/07 bis, su ricorso straordinario 563.05.8 MASSIMA: La nozione di pertinenza urbanistica, secondo costante e conforme giurisprudenza amministrativa, è meno ampia di quella civilistica e va definita in relazione alle necessità e oggettività del rapporto pertinenziale, sia alla consistenza dell’opera che deve essere tale da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio e che in ogni caso deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alla esigenza di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell’edificio principale. (CdS V 27/05/93, n. 633; CgA sez Giurd 14/10/97, n. 413). Ciò significa che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esistenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito nel suo servizio, ma deve essere anche sfornito di un autonomo valore di mercato e dotato, comunque, di un volume modesto rispetto all’edificio principale in modo da evitare il c.d. carico urbanistico (CdS sez V 1/12/2003, n. 7822; CGA sez Giurd 28/02/95 n. 73 ; Cga ss.rr 11/07/05n. 677/01).
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