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Massima n. 596/07 - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: EDILIZIA – ANNULLAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA – STESSA FORMA E PROCEDURA DEL RILASCIO CONCESSIONE SALVE ALCUNE ECCEZIONI. Estremi del Parere: CGA, ss.rr.25/9/2007, n. 596/07, su ricorso straordinario n. 506.05.8. MASSIMA: L’emanazione del provvedimento di annullamento di una concessione edilizia deve rispettare le stesse forme e la stessa procedura seguite per l’adozione dell’atto da annullare, fatte salve alcune ipotesi. Tra queste le più importanti sono i casi in cui l’Amministrazione non debba compiere alcuna valutazione di ordine tecnico o quando sia mancato un requisito di legittimazione al rilascio della concessione o quando non si sia potuto acquisire il parere tecnico della Commissione edilizia comunale in quanto tale organo – più volte convocato – non sia riuscito a riunirsi per mancanza del numero legale, non potendo tale comportamento paralizzare sine die l’attività repressiva del Comune.
NOTE: C.G.A. 3.6.1999, n. 325; TARS CT Sez. II bis 26.3.07, n. 2604. |