Home Massime C.G.A. anno 2008 Lavoro Massima n. 957/06 - C.G.A.
Massima n. 957/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

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Sommario: Sgravio contributivo e artt 1 e 7 L R n 30/1997 – Requisiti – Incremento occupazionale e successivo licenziamento – Giustificato motivo non prevedibile al momento dell'assunzione – Revoca dell'agevolazione – Con efficacia ex nunc e non ex tunc.


Estremi del Parere: CGA ss.rr n. 957/06, del 19.2.2008 su ric str n.98.06.8


MASSIMA:

Nel caso di sgravio contributivo , ottenuto ex art 5 della L R n 30/1997, dopo avere realizzato l'incremento occupazionale di una unità di personale, richiesto dalla legge, per la ditta beneficiaria può verificarsi uno stato di crisi per cui essa proceda al licenziamento dell'unità di personale. Il tal caso tale risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non può considerarsi alla stregua di una causa “ prevedibile “ al momento dell'assunzione, dovendosi piuttosto ritenere che esso sia riconducibile ad un giustificato motivo oggettivo. Alla luce di cio' deve ritenersi che la decadenza del beneficio debba avvenire ex nunc e cioè dalla data di cessazione dell'attività lavorativa del dipendente licenziato, in quanto solo da tale momento sono venuti a mancare i requisiti posseduti all'atto dell'autorizzazione allo sgravio.

 

NOTE:

 
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