Massima n. 176/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Atto Amministrativovo

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Atto Comunale – In materia di imposta comunale di pubblicità – Competenza inderogabile della Commissione Tributaria – Inammissibilità del ricorso


Estremi del Parere: CGA ss.rr n. 176/05, dell'11 ottobre 2005 su ric str n. 228.04


MASSIMA:

Con riguardo ad un atto amministrativo adottato da un ente comunale in merito all'imposta comunale di pubblicità, vertendosi in materia di tributi comunali ed anche , eventualmente di violazione di norme tributarie ( come nel caso concreto in esame, ex art 15 del Decreto Lgs n 507 del 1993), la competenza inderogabile attiene alle Commissioni Tributarie , ai sensi degli artt 2 e 19 del Decreto Lgs. N 546 del 1992 ( cfr C. di S. , III Sez , pareri nn 1403 del 6.5.2003 e 2857/02 del 3.6.2003). Pertanto, il ricorso straordinario è inammissibile, secondo anche quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione SS UU n 5040 dell 11 marzo 2004 che ha chiarito che la giurisdizione nelle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità è suddivisa tra il Giudice Ordinario davanti al quale il procedimento è regolato dalla legge n 689 del 24.11.1981 e, in caso di violazione di norme tributarie, come nella fattispecie esaminata , le Commissioni Tributarie.

 

NOTE:

 
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