Massima n. 646/07 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Diversità di atti impugnati innanzi al TAR ed innanzi al Presidente della Regione – Violazione”sostanziale” del principio di alternatività – Inammissibilità del ricorso straordinario successivamente proposto.


Estremi del Parere: CGA ss.rr n. 646/07, del 11.12.2007 su ric str n. 291.06.8.


MASSIMA:

La formale diversità degli atti impugnati, rispettivamente dinanzi al giudice amministrativo e con ricorso al Presidente della Regione, non può condurre all'ammissibilità del ricorso straordinario proposto cronologicamente dopo il ricorso innanzi al TAR. Cio' in quanto la riproposizione della stessa istanza del ricorrente ( nel caso specifico una richiesta di inquadramento), seppure formalizzata con una nuova domanda all'ente e rigettata con autonomo diniego formale (senza formazione nella specie di silenzio-rifiuto), non può costituire fondamento legittimo di una ulteriore impugnativa; questo anche se essa trae spunto dall'esito di contenziosi avviati da altri dipendenti .

 

NOTE: Cfr CGA SS RR n 680/01 del 2.11.2005

 
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