Massima n. 489/07 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Accoglimento del Ricorso Incidentale – In conseguenza non è da esaminare il ricorso principale - Viene anche rigettata la domanda di sospensione cautelare avanzata col ricorso principale


Estremi del Parere: CGA ss.rr n. 489/07, del 5/09/07 su ric str n. 619.05


MASSIMA:

Nel caso in cui venga accolto il ricorso incidentale, ritualmente e tempestivamente proposto, avverso lo stesso atto gravato del ricorso straordinario, seppure per un vizio diverso da quello dedotto dal ricorrente principale, tale da potere condurre astrattamente all'annullamento dell'atto a favore del ricorrente incidentale, non va esaminato il ricorso principale. Inoltre, l'accoglimento del ricorso incidentale comporta la reiezione della istanza cautelare proposta col ricorso principale. Infatti, la controimpugnazione conduce normalmente – ove accolta – alla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale all'annullamento del provvedimento gravato, annullamento da cui , per effetto del subordinato accoglimento del ricorso incidentale, non deriverebbe alcuna utilità.

 

NOTE:

 
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