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Massima n. 672/05 - C.G.A. |
Voce Principale: Ricorso straordinario REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Sindaco – Costituzione in giudizio - Autorizzazione – Necessaria. Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 672/05, del 13/12/2005 su ricorso straordinario n. 216.04.8 MASSIMA: Il sistema previgente, pur attribuendo solo al sindaco (quale “Capo dell’Amministrazione comunale”: art. 142 R.D. 4/2/1915, n. 148) la rappresentanza legale del Comune, per la costituzione in giudizio riteneva necessaria un’apposita delibera di autorizzazione a proporre un’azione o a resistere in giudizio prima da parte del Consiglio e in tempi successivi (in forza dell’art. 35 l. 8/6/1990. n. 142, pur nella modifica apportata con l’art. 17 della L. 25/3/1993, n. 81) da parte della Giunta, con riferimento alla Sicilia, o se previsto dallo Statuto, in virtù di una determinazione del dirigente. Solo una parte della giurisprudenza, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 267/2000 (testo unico enti locali), ha ritenuto non più necessaria l’autorizzazione a stare in giudizio, posto che ogni decisione competerebbe al sindaco, titolare del potere di rappresentanza dell’Ente. Nel caso in questione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non risulta che il sindaco sia stato autorizzato a proporre il gravame.
NOTE: (Cass. civ. n. 18224 e 13218/2003; Cass., sez. un., 9/8/2001, n. 10979, TAR Catania 7/3/2003, n. 468). |