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Massime
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Massima n. 521/05 - C.G.A. |
Voce Principale: Ricorso straordinario REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – inapplicabilità al ricorso straordinario. Estremi del Parere: C.G.A ss.rr. n. 521/05, del 22/11/2005 Su ricorso straordinario n. 19 e 20/93 MASSIMA: E’ pacifico in giurisprudenza che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art.1 della L. 7 ottobre 1969, n.742, non si applica ai ricorsi amministrativi in genere, ed in particolare ai ricorso straordinari al Capo dello Stato.
NOTE: C.G.A. ss.rr. 16/4/2002, n.977/00. |