Massima n. 253/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Precedente ricorso al T.A.R. avverso altro atto dello stesso procedimento – violazione del principio di alternatività.


Estremi del Parere: C.G.A ss.rr. n. 253/03, del 22/11/2005 Su ricorso straordinario n. 1238/02


MASSIMA:

Il ricorso al T.A.R., che si è pronunciato per il rigetto della sola domanda cautelare, ha carattere pregiudiziale rispetto alla soluzione delle questioni oggetto del ricorso straordinario; ai sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art.1 della L. 21 luglio 2000, n.205, la graduatoria avrebbe dovuto essere impugnata con motivi aggiunti innanzi allo stesso Tribunale Amministrativo. Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di alternatività col rimedio giurisdizionale. Nella fattispecie in esame, la ricorrente aveva già impugnato innanzi al T.A.R. la propria esclusione dal finanziamento e la successiva nota di rigetto del ricorso in opposizione proposto avverso l'esclusione; con il ricorso straordinario era stato poi chiesto l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria delle iniziative ammissibili al finanziamento.

 

NOTE: C.G.A. ss.rr. 2/10/2001, n.128/99; Cons.Stato, Sez. III, 16/5/2002, n.726/02.

 
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