Massima n. 1741/99 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Fermo biologico – impresa familiare – adempimenti fiscali.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 20 settembre 2005, n.1741/99, Ricorso 824.98.8


MASSIMA:

L’imprenditore che si avvale del lavoro prestato dal proprio figlio non può ritenersi sostituto d’imposta e, quindi, non ha l’obbligo di rilasciare il mod. 101, mentre nel caso di un’impresa familiare, ex art.230 c.c., costituita tra padre e figlio, quest’ultimo dovrà dichiarare nel quadro H del proprio mod. 740 la quota di reddito d’impresa e qualora l’istante non abbia percepito alcun reddito nel corso dell’anno precedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la sua posizione fiscale. Comunque la l.r. 27 maggio 1987, n.26 e successive modifiche ed integrazioni, regolante la materia, non prevede l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (per l’anno antecedente quello cui si riferisce il premio) né l’attestazione dell’effettiva percezione di un reddito.Quanto sopra sembra possa riferirsi a qualsiasi tipo di impresa familiare, secondo quanto dispone l’art.62, II comma del DPR n.917 del 22.12.1986, quando viene costituita l’impresa prevista dall’art.5, IV comma dello stesso DPR.

 

NOTE:

 
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