Massima n. 646/02 - C.G.A. Stampa

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Sommario: Fermo biologico- Condizioni – irregolarità fiscali - conseguenze


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 2 novembre 2005, n.646/02, Ricorso 449.99.8


MASSIMA:

Ogni valutazione circa la completezza o regolarità delle dichiarazioni fiscali è di esclusiva competenza degli Uffici fiscali dell’Amministrazione statale, pertanto, le Camere di Commercio dovranno rivedere le istanze di fermo biologico sospese o rigettate per irregolarità fiscali (cfr. Circolare, 22 novembre 1996, n.201). Alla luce della citata circolare, ottenuto l’accreditamento delle somme necessarie per la liquidazione dei benefici, a seguito del positivo riesame delle istanze, è necessario dare esecuzione non solo ai provvedimenti definitivi ma anche ai provvedimenti con cui l’Assessorato regionale dichiarava l’inammissibilità del ricorso gerarchico.

 

NOTE:

 
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