Home Massime C.G.A. anni preced. Demanio Massima n. 775/06 – 784/06 - C.G.A.
Massima n. 775/06 – 784/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Demanio

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Demanio marittimo - Controversie riguardanti azioni a difesa della proprietà – Giurisdizione – Giudice ordinario - Obiettiva incertezza dei confini del demanio marittimo – Giurisdizione amministrativa – Delimitazione ex art. 32 cod. nav. – Solo se vi è incertezza sui confini demaniali – Mancata prova della non demanialità del bene occupato – Pretesa creditoria – Legittimità.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. nn. 775/06 – 784/06, del 7/11/2006 Su ricorsi straordinari nn. 139/04 – 723/99


MASSIMA:

In tema di provvedimenti di autotutela del demanio marittimo di cui agli artt. 54 e 55 c. nav., la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria quando la parte, indipendentemente dalla prospettazione, assume di essere proprietaria dell’area interessata, mentre è del giudice amministrativo quando la parte assume, a presupposto dell’azione, l’obiettiva incertezza del confine di proprietà, lamentando l’omessa preventiva delimitazione del demanio.Per giurisprudenza ormai consolidata, il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, costituisce, - ai sensi dell’art. 32 del codice della navigazione e dell’art. 58 del relativo regolamento - , indefettibile presupposto per il legittimo potere di autotutela del demanio esclusivamente in presenza di una incertezza obiettiva in ordine ai confini del demanio, non essendo sufficiente una semplice e non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela.Nel caso in esame, non sussistono le condizioni per sollevare dubbi in ordine alla certezza del confine demaniale marittimo della zona in oggetto. Pertanto, in considerazione del carattere semplicemente ricognitivo e non costitutivo del procedimento di delimitazione, la pretesa creditoria avanzata dall’amministrazione finanziaria, appare del tutto legittima.

 

NOTE: C.G.A. ss.rr. 697/2000 del 28/1/2003.

 
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