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Massima 600.08 - Iscrizione elenchi art 19 legge n 482/1968 – Insufficienza del solo rapporto di parentela – Necessaria valutazione o prova dello statodi inabilità – Insussistenza – Non iscrizione |
Voce Principale: Lavoro – Iscrizione elenchi legge n 482/1968.
REPUBBLICA ITALIANA RegioneSiciliana Ufficio Legislativo e Legale SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA Sommario :Iscrizione elenchi art 19 legge n 482/1968 – Insufficienza del solo rapporto di parentela – Necessaria valutazione o prova dello statodi inabilità – Insussistenza – Non iscrizione
Estremi del parere :CGA ss.rr n.600/08 del 14.10.2008 su ric str n. 665.95
MASSIMA :Qualora venga richiesta l'iscrizione negli elenchi di cui all'art 19 della legge n 482 del 1968, non può prescindersi dal riconoscimento o accertamento della percentuale di invalidità al lavoro in capo al congiunto del lavoratore richiedente. Infatti, ai fini dell'equiparazione agli orfani o alle vedove non è sufficiente esser figli o moglie di un soggetto che abbia riportato per fatto di lavoro una qualsiasi invalidità, ma è necessario che si tratti di congiunti di coloro che siano diventati permanentemente inabili a qualsiasi lavoro, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ( cfr C di S Sz V n 530 del 30.6.1984, CGA Sent n 44 del 4.4.1979 e Sez Consultiva parere n 582/1996). Pertanto, per l'iscrizione negli elenchi ex art 19 della legge n 482, è necessario che il genitore o il coniuge dell'interessato (il lavoratore istante) versi in stato di permanente inabilità a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o per lavoro; e per quanto riguarda i figli dell'inabile, occorre acquisire anche la certezza che l'inabilità del genitore sia sorta quando il figlio era a carico. NOTE :Cfr
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