Home Massime C.G.A. anni preced. Demanio Massima n. 530/99 - C.G.A.
Massima n. 530/99 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Demanio

REPUBBLICA ITALIANA


Regione logo Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Demanio marittimo - occupazione abusiva – Indennità – Prescrizione quinquennale


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 530/99, del 14/3/2006 su ricorso straord. n. 649/97


MASSIMA:

Il credito vantato dall’erario risulta soggetto a prescrizione quinquennale non tanto (o non solo) ex art 2948, co. 3, cod. civ. – “in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione” – bensì e (comunque) ex art. 2947 cod. civ., posto che è indubbio che l’occupazione abusiva di aree del demanio marittimo integri un fatto illecito produttivo di danno per l’amministrazione proprietaria del bene demaniale illegittimamente occupato. Pertanto, sono estinti per prescrizione i crediti relativi a periodi anteriori al quinquennio antecedente alla richiesta di pagamento dell’indennità (avente effetto di atto interruttivo), e non invece quelli ad esso successivi. Né soccorre la previsione del terzo comma dello stesso art. 2947 cod. civ. – che, integrando un fatto impeditivo del maturare della prescrizione, avrebbe dovuto essere dimostrata dal creditore, per quanto concerne la concreta verificazione dei presupposti fattuali per la sua applicabilità al caso di specie – stante che non risulta essersi verificato, con l’occupazione de qua, alcun reato per cui sia prevista una prescrizione ultraquinquennale, né che la relativa prescrizione sia stata interrotta, né che il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, ovvero su di esso si sia pronunciata sentenza penale irrevocabile nel quinquennio precedente al primo atto interruttivo.

 

NOTE: Tale pronuncia, assolutamente isolata, si discosta dalla costante giurisprudenza in materia, che ritiene invece applicabile il terzo comma dell’art. 2947 c.c., per cui al risarcimento da fatto illecito si applica il termine di prescrizione del reato, se più lungo; nel caso in questione, si tratta di indennità risarcitoria per l’occupazione abusiva del demanio marittimo, che costituisce il reato punito dagli artt. 54 e 1161 del cod. nav., ritenuto a carattere permanente, la cui prescrizione decorre dalla data di cessazione della permanenza, che coincide con lo sgombero dell’area abusivamente occupata (C.G.A. ss.rr., 26/3/2002, n. 1237/99; Cass. Pen. Sez. III 10/3/2000, n. 4401).

 
Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale
Codice Fiscale 80012000826 - P. IVA 02711070827
Sito progettato e realizzato da: Alessandro De Luca & Francesco Fontana