Home Massime C.G.A. anni preced. Demanio Massima n. 729/05 - C.G.A.
Massima n. 729/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Demanio

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Demanio marittimo – ingiunzione di pagamento – mancata indicazione del termine dell’impugnazione e della Autorità da adire - legittimità – concessione dell’errore scusabile e della remissione in termine.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 729/05, del 14 marzo 2006 su ricorso straordinario n. 1115/97.


MASSIMA:

La mancanza di indicazione, nell’avviso di pagamento, del termine per l’impugnazione e dell’Autorità cui dirigere il reclamo, a norma dell’art. 1, ultimo comma del D.P.R. n.1199/1971, non comporta alcuna conseguenza sulla legittimità e l’efficacia dell’atto carente, ma impedisce il formarsi di preclusioni, dando luogo alla sussistenza del presupposto per la concessione dell’errore scusabile e la conseguente remissione in termine ai fini della proposizione del ricorso.

 

NOTE: C.d.S., Sez. IV, sent. n.1814 del 30 marzo 2000.

 
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