Home Massime C.G.A. anni preced. Demanio Massima n. 317/04 - C.G.A.
Massima n. 317/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Demanio

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Demanio marittimo - Concessione demaniale – Natura costitutiva – Mancanza – Pagamento indennizzo – Scadenza termine concessione – Cessazione di diritto


Estremi del Parere: C.G.A.ss.rr. n. 317/04, del 22/11/2005 su ricorsi straordinari nn. 134, 135, 136, 137/03


MASSIMA:

La costituzione di diritti reali su beni demaniali non può avvenire che attraverso uno specifico atto di concessione, avente propriamente natura costitutiva: fino alla emissione di tale provvedimento il soggetto interessato, pur se abbia in ipotesi presentato domanda di concessione alla competente autorità, non può comunque vantare alcun titolo legittimo alla fruizione e, pertanto, sarà soggetto a tutte le sanzioni, ivi compresa quella del pagamento della maggiorazione dell’indennizzo.Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora (art. 25 regolamento C.N.) e l’abusività dell’occupazione per scadenza del titolo concessorio non viene meno solo per la presentazione di istanza di rinnovo.

 

NOTE: (Cds., sez. III, 30/5/95, n. 496/95 ; C.G.A., ss.rr. 20/5/97, n. 782/96).

 
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