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Massima n. 356/05 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Commissario per la liquidazione degli usi civici – Estensione degli accertamenti all’intero territorio comunale - Facoltà - Nomina di istruttori e periti demaniali ex art. 28 L. 16/6/1927, n. 1766 e artt. 3 e 4 del R.D. 28/2/1928, n. 332 – Compensi – Assimilazione agli ausiliari del magistrato ai sensi dell’art. 26 co. 9 l.r. 27/4/1999, n. 10.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 356/05, del 16/5/2006 Su ricorso straordinario n. 255/2004


MASSIMA:

La facoltà del Commissario per la liquidazione degli usi civici, di estendere gli accertamenti all’intero territorio comunale, trova riscontro nell’art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e nell’art. 29 del R.D. 26/2/1928, n. 332 che prevedono, fra l’altro, la ricognizione dei fondi nella loro interezza e che il perito, ove tale verifica venga disposta, una volta precisata la loro consistenza, debba rilevare tutti i possessori in esso esistenti, distinguendo, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, i possessori legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Le modalità di nomina dell’istruttore e del perito demaniale trovano il loro fondamento nell’art. 28 della L. 16/6/1927, n. 1766, e negli artt. 3 e 4 del R.D. 28/2/1928, n. 332, mentre, per quanto concerne le competenze dovute, vige la disciplina di cui al comma 9 dell’art. 26 della l.r. 27/4/1999, n. 10, che per la regione Siciliana prevede la completa assimilazione, quanto appunto ai compensi, dei delegati tecnici, istruttori e periti demaniali agli ausiliari del magistrato.

 

NOTE:

 
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