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Massima n. 175/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Demanio

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Usi civici – Legittimazione all’occupazione di terre gravate dagli usi – Presupposti - Termini per la definizione del procedimento di legittimazione – Non sussistono – Impugnativa – Mancata indicazione dell’autorità competente e dei termini – Mera irregolarità – Concessione ope iudicis del beneficio dell’errore scusabile.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 175/06, del 4/4/2006 su ricorso straordinario n. 492/2004.


MASSIMA:

Ai sensi dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all’art.1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano le seguenti condizioni: a) che l’occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; c) che l’occupazione duri almeno dieci anni. Ai fini della legittimazione della occupazione dei terreni di uso civico, le migliorie debbono consistere in opere preordinate alla coltivazione o comunque allo sfruttamento agricolo o zootecnico del suolo ed alla soddisfazione dell’interesse agrario della collettività.Pertanto, in assenza della previa richiesta di sdemanializzazione o del mutamento di destinazione di cui all’art. 12, della stessa l n. 1766 del 1927, le terre appartenenti ai civici demani risultano incompatibili con l’attività edificatoria. Inoltre ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l.r. n. 28 del 2000, non possono essere oggetto di legittimazione le terre di demanio civico che per effetto di strumenti urbanistici, abbiano acquisito alla data del 31/12/1997, destinazione di aree artigianali o industriali e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte di privati a seguito di atti di disponibilità.Non essendo previsti dalla legge dei termini entro i quali definire il procedimento di legittimazione, secondo un principio generale, la disciplina applicabile al procedimento di legittimazione è quella vigente al momento dell’adozione dell’atto finale.Nella fattispecie, gli interessati avrebbero dovuto diffidare l’amministrazione ed adire il giudice amministrativo per far valere il comportamento omissivo di quest’ultima. La violazione dell’art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, per mancata indicazione dell’autorità e del termine entro il quale ricorrere, non assume effetto invalidante, ma sostanzia una mera irregolarità da cui discende, eventualmente, la concessione ope iudicis del beneficio dell’errore scusabile.

 

NOTE: Cons. di Stato, sez. IV, 19/12/2003, n. 8365

 
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