Home Massime C.G.A. anni preced. Fallimento Massima n. 780/01 - C.G.A.
Massima n. 780/01 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Fallimento

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: La legittimazione attiva ad impugnare i provvedimenti lesivi spetta al curatore (autorizzato dal g.d.)


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 27.4.2005 n. 780/01, su ric. Straord. (446.94.8)


MASSIMA:

Ai sensi dell’art. 42 fall. di cui al r.d. n. 267 del 1942, la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti dalla data di dichiarazione del fallimento e fa subentrare allo stesso in tutti i rapporti pendenti, il curatore. Di conseguenza, solo il curatore – debitamente autorizzato dal giudice delegato – ha la legittimazione ad impugnare i provvedimenti ritenuti lesivi (C.G.A. n. 485/02).

 

NOTE: v. parere 786/01, 27.4.05 (Lombardo)

 
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