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Massima n. 20/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Lavoro-Operaio-Delibera della Commissione Regionale per l’impiego (C.R.I.) – attribuzione della qualifica di “ausiliario specializzato” – requisiti.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 11 ottobre 2005, n.20/05, Ricorso 925.03.8


MASSIMA:

La Commissione Regionale per l’impiego (C.R.I.) con le delibere n.285 del 23 marzo 1999 e n.296 del 20 aprile 1999, ha disposto che la qualifica di “ausiliario socio-sanitario” venga assorbita ai sensi del C.C.N.L. da quella di “ausiliario specializzato” o “agente socio-sanitario”, in quanto qualfiche aventi uno specifico contenuto di professionalità. Le predette deliberazioni, nel disciplinare le modalità per l’acquisizione della qualifica di “ausiliario specializzato” manifestano l’esigenza che a tal fine vengano attivate strutture specializzate per l’accertamento della professionalità di cui all’art.14 della legge n.56/1987. Tuttavia, considerato che alcuni lavoratori avendo conseguito a semplice domanda la qualifica di “ausiliario socio-sanitario” sono stati avviati presso strutture pubbliche, dove hanno superato la prova di idoneità lavorativa per periodo inferiore a 90 giorni, ha ritenuto di dovere riparare il superamento della predetta prova di idoneità, all’accertamento della professionalità ex art.14 legge n.56/87 e ha deliberato, limitatamente alla fattispecie descritta, l’acquisizione per tali lavoratori della qualifica di “ausiliario specializzato”.L’ipotesi in esame, non rientra nella fattispecie prevista dalla predetta delibera della C.R.I.. Infatti, seppure la ricorrente ha espletato attività lavorativa per un periodo superiore a 90 giorni presso un Ente convenzionato con il S.S.N., tuttavia , come accertato dall’Ispettorato provinciale del lavoro, non ha espletato le mansioni proprie di tale qualifica, non acquisendo, pertanto, la necessaria professionalità.

 

NOTE:

 
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