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Massima n. 688/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

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Sommario: Lavoratori a tempo determinato – Occasionalità del rapporto – Criterio - Durata


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 4 aprile 2006, n.688/05, Ricorso 444.94.8


MASSIMA:

Ai fini della conservazione dell’iscrizione alla prima classe delle liste di disoccupazione dei lavoratori disoccupati, benché sia possibile equiparare ad essi anche i lavoratori occupati a tempo parziale, compresi quelli autonomi, occorre, secondo la ratio della disposizione contenuta nell’art.10 della legge 28 febbraio 1987, n.56, che lo stato di occupazione parziale o autonomo presenti i caratteri della occasionalità, che non può che ancorarsi al criterio della durata del rapporto che non dovrebbe superare i quattro mesi nell’anno solare. (art.10 , lettera a), legge n .56/1987).

 

NOTE:

 
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