Home Massime C.G.A. anni preced. Sanità Massima n. 912/04 - C.G.A.
Massima n. 912/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Sanità

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

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Sommario: spese mediche sostenute all’estero – cure urgenti e improcrastinabili – rimborsabilità.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 13 dicembre 2005, n.912/04, Ricorso straordinario 9.97.8


MASSIMA:

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione(n 9477/26.9.1997), la rimborsabilità delle spese mediche sostenute all’estero si estende, al di fuori delle previsioni ministeriali (art.7, co.2 del Decreto del Ministero della Sanità 3 novembre 1989 e art.2 del D.M. 30 agosto 1991), alle ipotesi in cui le cure (all’estero) si siano rese urgenti ed improcrastinabili al fine di garantire il paziente da pericolo di vita o di grave menomazione. In tale caso, mancando ogni potere autorizzatorio discrezionale della P.A., oggetto della domanda di risarcimento è il diritto primario e fondamentale alla salute. Orbene, pur restando preclusa per il caso in esame ogni valutazione di merito sulla sussistenza delle ragioni di particolare gravità ed urgenza all'origine dell'intervento effettuato all'estero non si non censurare l'atto impugnato per incompetenza e per l'omissione della valutazione dei presupposti, non avendo preso in considerazione la gravità e l'urgenza dell'intervento cui si è sottoposta la ricorrente all'estero , che rendevano estremamente rischioso un rinvio delle cure al rientro in Italia , atteso che dalla certificazione in atti si affermava che “ senza quella operazione la prognosi della paziente sarebbe stata alquanto infausta “.

 

NOTE: Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n.9477 del 26.09.1997.

 
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