Massima n. 13/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Territorio

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Decreto ARTA di approvazione prg comunale - Censure relative alla parte in cui si sottopongono a vincolo (boschivo) i terreni di proprietà del ricorrente - Ammissibilità - Insufficiente motivazione a sostegno della scelta urbanistica contestata con opposizione - E' vizio di legittimità - Ragioni


Estremi del Parere: PARERE CGA, ss. rr., 2.11.2005, n. 13/2003, su Ricorso STRAOR. 580.01.8


MASSIMA:

Premesso che le prescrizioni contenute in un prg vanno considerate scindibili a i fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale, sono fondati i motivi del ricorso con cui si denuncia l'insufficiente motivazione posta a sostegno della scelta urbanistica che ha comportato una diversa destinazione del territorio (nella fattispecie, da zona agricola E a vincolo boschivo). Infatti, il Comune avrebbe dovuto motivare più congruamente il rigetto dell'opposizione, sia perchè si è inciso sulle aspettative ingenerate nel ricorrente (trattandosi, appunto, di terreno utilizzato da sempre come agricolo, come tale iscritto in catasto), sia perchè la natura dei luoghi appare controversa (tanto che, nella specie, l'UTE aveva espresso parere negativo relativamente "... all'uso totalizzante del vincolo ...").

 

NOTE:

 
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