Massima n. 592/02 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Indennità risarcitoria per abuso edilizio ai sensi dell’art. 164, 1° comma D.Lgs. n. 490/99


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 27.04.2005 n. 592/02, su ric. Straord. (163.01.8)


MASSIMA:

L’abuso edilizio, avendo carattere permanente, può essere sanzionato in qualsiasi momento, senza poter far valere effetti prescrittivi. Perché, tuttavia, sussista un illecito, e sia quindi applicabile una sanzione amministrativa, a prescindere dalla denominazione e dalla forma che questa venga ad assumere, è necessaria la presenza dell’elemento soggettivo, ovvero del dolo o della colpa.

 

NOTE:

 
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