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Massima n. 582/99 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Contributo ex ll.rr. n. 46/1967 e 32/1972 – erogazione-cessa alla data della sentenza dichiarativa di fallimento-diritto dell’Ente pubblico alla restituzione delle somme percepite dall’Istituto bancario erogatore del mutuo dalla data del fallimentosussistenza- mutui per i quali la P.A. non può vantare il diritto alla restituzione – Riferimento a quelli che non hanno fruito del contributo già prima della sentenza di fallimento.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 582/99, del 22 novembre 2005 su Ric. 1035.98.8


MASSIMA:

Ai sensi delle leggi regionali nn. 46/1967 e 32/1972, l’erogazione del contributo cessa alla data della sentenza dichiarativa di fallimento del soggetto beneficiario. Sussiste, quindi, il diritto dell’Ente pubblico che concede il contributo alla restituzione, nei riguardi dell’Istituto bancario che ha erogato il mutuo, delle somme da quest’ultimo percepite sui mutui concessi dalla data del fallimento, mentre sui i mutui che non hanno fruito del contributo già prima della sentenza di fallimento la P.A. non può vantare alcun diritto alla restituzione (nella fattispecie in esame la convenzione che regolava i rapporti tra l'Amministrazione e l'istituto di credito prevedeva un preciso obbligo di comunicazione nei confronti della P A , non rispettato nel caso , a carico della banca erogatrice del mutuo, per i casi di recupero di eventuali annualità o semestralità arretrate e per ogni conseguente azione a carico del mutuatario).

 

NOTE:

 
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