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Massima n. 648/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavori Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

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Sommario: Raggruppamenti temporanei di imprese – necessità dei requisiti di natura tecnico-economica per tutte le imprese associate – non sussiste.


Estremi del Parere: C.G.A. SS. RR. 13 dicembre 2005, n.648/04, Ricorso straordinario 686.03.8


MASSIMA:

E’ illegittimo un bando di gara che nel caso di associazione temporanea di imprese preveda che i requisiti richiesti devono essere posseduti oltre che dall’impresa capogruppo, da tutte le imprese associate. Infatti, una tale previsione snaturerebbe l’istituto stesso dell’Associazione temporanea di imprese la cui finalità è proprio quella di consentire alle singole imprese che da sole non potrebbero partecipare alle gare pubbliche, siccome non in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria (ma in possesso, ovviamente, dei così detti requisiti “soggettivi” e relativi a profili di ordine pubblico dal cui possesso individuale non può invece, come è noto, prescindersi), di poter partecipare in forma raggruppata, cumulando i requisiti posseduti da ciascuna di esse.

 

NOTE:

 
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