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Massima n. 482/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavori Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

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Sommario: Associazione temporanea di imprese – obbligo di certificazione – entità complessiva dell’appalto – non necessita.


Estremi del Parere: C.G.A. SS. RR. 6 giugno 2006, n.482/06, Ricorso straordinario 729.05.8


MASSIMA:

Secondo l'orientamento espresso dall'Autorità di Vigilanza LL. PP con la determina nn 29 del 6 novembre 2002, in caso di associazioni temporanee di imprese, in forza dell’art.4, comma 2, del D.P.R. n.34/2000, il sistema di qualità va riferito alla “globalità delle categorie e classifiche” possedute dalla singola impresa,in relazione alla propria organizzazione aziendale senza che possa attribuirsi rilevanza all’importo complessivo dell’appalto. Pertanto, in caso di A. T. I. , il riferimento per stabilire se sia necessaria o meno la certificazione di qualità è dunque quello della singola impresa e non quello dell'importo complessivo dei lavori. Analogamente deve operarsi per stabilire se sussista in capo alla singola impresa associata l'obbligo della certificazione nel periodo rilevante in relazione a quanto richiesto dal bando di gara.

 

NOTE:

 
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