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Massima n. 116/03 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: art.18 D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 – sgombero alloggio popolare detenuto senza titolo – competenza funzionale ed inderogabile del Pretore - ricorso straordinario - inammissibilità.


Estremi del Parere: C.G.A. SS. RR. 27 giugno 2006, n.116/03, Ricorso straordinario 1053.01.8


MASSIMA:

Il ricorso straordinario, nonostante la sua natura di rimedio generale a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, non è esperibile nei casi in cui la legge abbia devoluto la materia ad un determinato giudice con carattere di esclusività. Fattispecie in materia di rilascio, ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 e dell’art.6 della l.r. 5 febbraio 1992, n.1, dell’alloggio di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, detenuto senza titolo. Gli articoli 11, comma12 e 18 del D.P.R. n.1035/1972, stabiliscono la competenza funzionale ed inderogabile del giudice del luogo in cui è ubicato l’alloggio che, in quanto detenuto sine titulo, è stato oggetto del provvedimento di sgombero. Il previsto sistema impugnatorio esclude l’ammissibilità avverso tale atto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (o della Regione siciliana).

 

NOTE: cfr. CGA SS RR n 1370/99 del 12 febbraio 1999 e n 1753/99 del 1 settembre 2005, C. di S. Adun. Plen. N 9/99 del 10 giugno 1999.

 
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