Massima n. 783/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: infermità per causa di servizio e riconoscimento equo indennizzo – termine di cui all’Art.36 del D.P.R. 3.05.1957, n.686 – natura e decorrenza.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 21 febbraio 2006, n.783/05. Ricorso straordinario 281.98.8


MASSIMA:

Il termine di sei mesi, di cui all’art.36 del D.P.R. 3.05.1957, n.686, per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo è da intendersi perentorio. Tuttavia, va precisato che il predetto termine non può farsi decorrere da data anteriore a quella in cui l’interessato abbia realmente avuto contezza del fatto che la malattia derivi da causa di servizio, gravando sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la tardività della relativa istanza. Il termine, pertanto, può farsi decorrere dalla data in cui l’istante ha preso visione dei verbali della commissione medica ospedaliera o dalla data della comunicazione del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, in quanto soltanto da quella data si può considerare pienamente acquisita, da parte dell’interessato, non solo la piena e sicura consapevolezza della infermità ma anche la natura e la gravità della stessa. (cfr. C.diS. Sez IV nn 1163 del 2 marzo 2001 4727 del 11 settembre 2001 3644 del 3 luglio 2002)

 

NOTE:

 
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