Massima n. 503/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Responsabilità contabile - Funzionario delegato – mancata rendicontazione nei termini - sanzione pecuniaria non preceduta da regolare contestazione - illegittimità


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr.503/05 del 14 marzo 2006 su ricorso straordinario n.691.89.08


MASSIMA:

L a sanzione pecuniaria di cui all’art.337 del R.D.23 maggio 1924 n.827, richiamata dall’art.7 della L.r.28/12/1979 n.256, che ha sostituito l’art.13 della l.r.47/77, va applicata solo nei confronti dei funzionari delegati che non abbiano presentato i rendiconti nei termini di legge e che non abbiano fornito, nei termini previsti, esaurienti chiarimenti in ordine ai rilievi degli uffici incaricati della revisione.(Cfr C.G.A, ss.rr.n.538/92 del 14/12/92) Nella fattispecie, pertanto, è illegittima la sanzione se non è preceduta da regolare contestazione - così come previsto dal’art.14 della L.24/12/81 n. 689 -, in seguito alla quale l’interessato avrebbe potuto esporre le ragioni per le quali non avrebbe potuto adempiere (cfr.C.G.A. ss.rr.1439/99 del 13/12/2001).

 

NOTE:

 
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