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Massima n. 938/00 - C.G.A. Stampa

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Sommario: Reato di lottizzazione abusiva - Natura - Applicazione art. 18 l. n. 4785, non ancora in vigore al momento della stipula dei contratti definitivi di compravendita dei lotti - E' legittima - Ragioni


Estremi del Parere: RICORSO STRAOR. 662.93.8 PARERE CGA, ss. rr., n. 938/00, 11.10.2005


MASSIMA:

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura di reato permanente e progressivo, che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni, ancorchè portato a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla divisione dei terreni in lotti, onde la sanzione prevista dall'art. 18 della l. n. 47/85 non è applicata retroattivamente nell'ipotesi in cui la stipula dei contratti definitivi di compravendita dei lotti è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma, ma trova legittimamente applicazione se il reato di lottizzazione abusiva non è ancora cessato al momento dell'adozione del provvedimento acquisitivo.

 

NOTE:

 
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