Massima n. 435/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Sanità-trattamento economico ex artt. 15 e 18 d.legs. n.502/92 e art. 19 d.l. n.517/93.


Estremi del Parere: CGAss.rr n.435/06, del 6.6.06 su ricorso straordinario n. 222.95


MASSIMA:

l’art.18, commi 2 e 2 bis del d.lgs. n. 502/92 , e successive modifiche, opera una riclassificazione all’interno del primo livello dirigenziale medico non irragionevole in quanto effettua una differenziazione in due fasce economiche corrispondente a due diverse qualifiche originarie, quella di “aiuto” e quella di “assistente” ed è intesa ad evitare una assoluta equiparazione tra le due categorie sia dal punto di vista giuridico che economico secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all’anzianità di servizio. Pertanto non è illegittimo il provvedimento della USL che recepisce il suddetto articolo non essendovi una completa omologazione tra le due categorie di dipendenti.

 

NOTE: Cfr TAR Sicilia sez. Catania 6.5.97 n.534; TAR Calabria: 18.1.99 n.24 e 16.11.98 n.1019; TAR Lazio sez.I 13.11.97 n. 1730

 
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