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Massima n. 120/05 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: atti amministrativi irretroattività contributo per oneri di urbanizzazione.


Estremi del Parere: Cga ssrr 16.05.06 n. 120/05, su ricorso str 223.94.8


MASSIMA:

A garanzia della certezza delle situazioni giuridiche ed a salvaguardia dei diritti dei terzi, l’Amministrazione non può conferire una efficacia retrodatata ai propri atti che modifichino o estinguano diritti o facoltà dei destinatari o comunque producano un’incidenza negativa sulla loro sfera giuridica ed economica, a meno che non si trattti di atti di controllo, di autotutela o dell’applicazione di una decorrenza espressamente prevista dalla legge. Nel caso in cui è dovuto un contributo per oneri di urbanizzazione esso deve essere necessariamente riferito al momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia, giacchè il costo delle opere di urbanizzazione da prendere in considerazione ai fini della commisurazione dei relativi oneri non può che essere quello del momento in cui sorge l’obbligazione ossia in cui viene rilasciata la concessione. Infatti il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di corrispondere i relativi contributi ai sensi dell’art. 1 l. 10/77 è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia; pertanto , è per tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo facendosi applicazione della normativa vigente all’atto di rilascio (CdS 6/12/99, n. 2056) Per cui il contributo va determinato con riguardo al momento in cui la concessione viene rilasciata , restando esclusa l’applicazione retroattiva di nuove tariffe e concessioni rilasciate in epoca anteriore alla loro determinazione.

 

NOTE:

 
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